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Raccolta giurisprudenza

PRESUPPOSTI PER LA RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE

Volume: 4

Data: 18.09.1997

Numero: 30

Articolo: Art. 267a CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città

Massima:

Al termine del rapporto locativo, il conduttore è tenuto a risarcire il locatore per i cambiamenti intervenuti nella cosa locata risultanti da un uso non conforme al contratto o scarsamente diligente. Il conduttore non è tenuto ad indennizzare il conduttore per l'usura normale, la stessa essendo già compensata dal canone. L'onore della prova in merito all'esistenza di un difetto eccedente l'usura normale e del danno da esso derivante incombe al locatore. Il conduttore può liberarsi dalla responsabilità sulla base dell'art. 97 CO provando che nessuna colpa gli è imputabile. Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre dei difetti di cui il conduttore deve ri-spondere, dargliene subito notizia: in caso contrario questi è libe-rato, eccezion fatta per i difetti irriconoscibili mediante l'ordinaria verifica. La notifica dei difetti deve essere sostanziata, elencando singolar-mente e distintamente difetti per il quali il locatore ritiene respon-sabile il conduttore.

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