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Raccolta giurisprudenza

Facoltà di contestare la disdetta anche dopo il termine di trenta giorni?

Volume: 9

Data: 24.04.2003

Numero: 27

Articolo: 271, 271a e 273 CO

Autorità: II camera civile del Tribunale di appello

Massima:

Il termine di trenta giorni per la contestazione della disdetta ex art. 273 CO ha carattere perentorio e non può essere né prolungato, né interrotto, né sospeso. In caso di mancato rispetto di questo termine, decade definitivamente la facoltà di contestare la disdetta ex art. 271 e 271a CO, senza possibilità di sollevare eccezioni nell'ambito di un'azione di sfratto intrapresa dal locatore. Il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della disdetta. Una parte minoritaria della dottrina ammette tuttavia la facoltà di impugnare la disdetta anche posteriormente allorché una parte abbia indotto l'altra dolosamente a desistere dall'adire l'Ufficio di conciliazione oppure nel caso venga scoperto successivamente una crassa violazione del principio della buona fede (art. 2 cpv. 2 CC); in tal caso potrebbe essere concesso un nuovo termine di dieci giorni in applicazione per analogia dell'art. 35 OG. Nella concreta fattispecie è stata lasciata aperta la questione dell'ammissibilità di una contestazione successiva giacché la parte non ha adito l'Ufficio di conciliazione e si è limitata a far valere eccezioni nella procedura di sfratto in merito ad una presunta abusività della disdetta

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