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Raccolta giurisprudenza

NESSUN OBBLIGO DI CONTESTARE DISDETTE INEFFICACI NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI

Volume: 5

Data: 10.08.1998

Numero: 52

Articolo: Artt. 271 e 273 CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna

Massima:

Soltanto le disdette valide, ossia quelle che rispettano le disposizioni legali e contrattuali, possono essere impugnate, ove ne ricorrono gli estremi, in virtù delle disposizioni sulle disdette contrarie alla buona fede. Le disdette inefficaci non devono essere contestate nel termine di trenta giorni, il relativo vizio potendo essere fatto valere anche po-steriormente.

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