Raccolta giurisprudenza
NESSUN OBBLIGO DI CONTESTARE DISDETTE INEFFICACI NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI
Volume: 5
Data: 10.08.1998
Numero: 52
Articolo: Artt. 271 e 273 CO
Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Massima:
Soltanto le disdette valide, ossia quelle che rispettano le disposizioni legali e contrattuali, possono essere impugnate, ove ne ricorrono gli estremi, in virtù delle disposizioni sulle disdette contrarie alla buona fede. Le disdette inefficaci non devono essere contestate nel termine di trenta giorni, il relativo vizio potendo essere fatto valere anche po-steriormente.