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Raccolta giurisprudenza

Non è annullabile la disdetta inviata per sanare le carenze di una prima disdetta

Volume: 10

Data: 14.01.2005

Numero: 17

Articolo: 261 CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Lugano Sezione 4 in re I. AG / R. Inc.

Massima:

Una seconda disdetta inviata per sanare le carenze formali di una prima disdetta non è annullabile se costituisce soltanto una ripetizione formalmente valida della precedente (nulla) e se rinnova semplicemente l'intenzione di disdire il contratto di locazione. Una disdetta notificata per sanare le supposte carenze di una prima disdetta non produce effetti se la prima disdetta risulta valida, mentre diviene pienamente efficace in caso di nullità della prima disdetta. Conferma della giurisprudenza che prevede nell'aggiudicazione secondo il doppio turno d'asta la possibilità per l'acquirente di notificare una disdetta per il primo termine utile indipendentemente da un urgente bisogno proprio

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