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Raccolta giurisprudenza

L'ISTANZA DI SFRATTO PRESUPPONE UN CASO DI CESSATA LOCAZIONE O AFFITTO DI COMODATO

Volume: 7

Data: 23.10.2000

Numero: 29

Articolo: Artt. 274g e 305 CO

Autorità: II Camera Civile del Tribunale d'appello in re N./M

Massima:

La possibilità di chiedere lo sfratto è data in tutti i casi di cessata locazione o affitto o comodato. La concessione in uso in virtù di un contratto locativo avviene a titolo oneroso quale controprestazione. Lasciata aperta la questione se basta specificare il principio dell'onerosità dell'uso o se debba essere concordato l'ammontare del canone. Nella fattispecie non è stato ritenuto concluso alcun contratto locativo non essendo stato provato che il pagamento degli interessi ipotecari da parte di chi ha in uso l'abitazione sia avvenuto quale controprestazione per la messa a disposizione del bene. Escluso pure il contratto di comodato in quanto, pur prescindendo da qualsiasi considerazione sulla proprietà economica dell'immobile, la situazione era a tal punto particolare che il convenuto, ancorché beneficiasse del godimento del bene, si era assunto ogni onere di finanziamento e di manutenzione del bene alla stregua di un proprietario o di un usufruttuario. L'istanza di sfratto è stata respinta mancando i requisiti sostanziali.

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