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Raccolta giurisprudenza

Non è data la competenza dell'Ufficio di conciliazione in caso di sfratto successivo ad una disdetta straordinaria

Volume: 11

Data: 26.09.2006

Numero: 45

Articolo: Art. 274a CO

Autorità: Sentenza della I Corte civile del Tribunale federale in re P. SA / C.

Massima:

Il Tribunale federale ha chiarito definitivamente la controversia sulla questione di sapere se la procedura di sfratto, che soggiace al diritto cantonale (art. 506 e segg. CPC), debba essere avviata mediante una domanda all’Ufficio di conciliazione. Segnatamente l’Alta Corte ha rimarcato che allorquando il legislatore ha introdotto gli art. 274a segg. CO, ed in particolare l’art. 274g CO, ha inteso prevedere una procedura speciale per lo sfratto successivo ad una disdetta straordinaria per uno dei motivi elencati all’art. 274g cpv. 1 lett. a-b CO. In questi casi pertanto non si applica la regola generale del preventivo esperimento di conciliazione che sussiste invece per gli sfratti successivi ad una disdetta ordinaria.

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