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Raccolta giurisprudenza

RIDUZIONE DELLA PIGIONE IN CASO DI RIPARAZIONE PARZIALE DEL DIFETTO / RIDUZIONE QUANDO IL DIFETTO NON HA POTUTO ESSERE RIPARATO PER COLPA DEL CONDUTTORE / CONSEGUENZE SE LA DIFFIDA CHE HA PRECEDUTO IL DEPOSITO DELLA PIGIONE ERA TROPPO BREVE

Volume: 3

Data: 23.08.1996

Numero: 15

Articolo: Art. 259d CO / Art. 259g CO

Autorità: Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Massima:

Il diritto del conduttore alla riduzione della pigione persiste anche quando il locatore ha ovviato parzialmente al difetto, tramite misure provvisorie, purché la qualità abitativa risulti ancora limitata. Decade il diritto alla riduzione della pigione quando la riparazione non ha potuto essere eseguita per circostanze imputabili al con-duttore. Se, prima di depositare la pigione presso il competente Ufficio di Conciliazione, il conduttore ha fissato al locatore un termine troppo breve per ovviare ai difetti lamentati, e il locatore non vi si è oppo-sto, il deposito della pigione permane valido.

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