Raccolta giurisprudenza
Notifica dei danni al momento della restituzione dell'ente locato - Verifica della tempestività
Volume: 10
Data: 27.12.2004
Numero: 24
Articolo: 267a CO
Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna in re M.-A. / B.
Massima:
La notifica dei danni può aver luogo, al più presto, alla riconsegna del bene locato, ed in ogni caso entro 2 o 3 giorni, dalla stessa, ma al più tardi entro una settimana. Eventuali ritardi nella notifica dei danni sono imputabili alla parte che li ha provocati.