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Raccolta giurisprudenza

Notifica dei danni al momento della restituzione dell'ente locato - Verifica della tempestività

Volume: 10

Data: 27.12.2004

Numero: 24

Articolo: 267a CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna in re M.-A. / B.

Massima:

La notifica dei danni può aver luogo, al più presto, alla riconsegna del bene locato, ed in ogni caso entro 2 o 3 giorni, dalla stessa, ma al più tardi entro una settimana. Eventuali ritardi nella notifica dei danni sono imputabili alla parte che li ha provocati.

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