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Raccolta giurisprudenza

Definizione di una clausola contrattuale stipulata fra il precedente proprietario ed il conduttore - Validità della disdetta inviata al nuovo locatore in base a tale clausola

Volume: 11

Data: 19.09.2006

Numero: 19

Articolo: Art. 261 CO

Autorità: Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 in re B. / T.

Massima:

Alfine di interpretare una clausola contrattuale il Giudice deve dapprima determinare la vera e concorde volontà delle parti. In assenza di accertamenti di fatto sulla reale volontà dei contraenti o nel caso in cui una parte non ha compreso la volontà dell’altra, si procede all’interpretazione secondo il principio dell’affidamento, segnatamente secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell’altro. Definita la clausola contrattuale stipulata fra l’inquilino ed il vecchio proprietario, il nuovo locatore non può validamente opporsi alla disdetta notificata dal conduttore in base a tale clausola, quest’ultima vincolando anche il nuovo proprietario ex art. 261 CO.

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