Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Raccolta giurisprudenza

ONERE PROBATORIO IN ORDINE ALL'INVOCATA COMPENSAZIONE/ESCLUSIONE DELLA PROTRAZIONE IN CASO DI MORA

Volume: 5

Data: 17.02.1999

Numero: 29

Articolo: Artt. 265 e 272a cpv. 1 lett. a CO

Autorità: Ufficio di conciliazione di Massagno

Massima:

Il conduttore che pretende di aver soluto il canone, per il quale è stato diffidato al pagamento, mediante compensazione, deve portare la prova del suo credito nei confronti del locatore. Nella fattispecie, non solo la prova non è stata apportata, ma le pretese del conduttore sono state respinte con due sentenze preto-rili cresciute in giudicato. Va dunque confermata la disdetta per mora intimata dal locatore, mentre, per legge, è esclusa la possibilità di protrarre il contratto.

Nuova ricerca