Raccolta giurisprudenza
ONERE PROBATORIO IN ORDINE ALL'INVOCATA COMPENSAZIONE/ESCLUSIONE DELLA PROTRAZIONE IN CASO DI MORA
Volume: 5
Data: 17.02.1999
Numero: 29
Articolo: Artt. 265 e 272a cpv. 1 lett. a CO
Autorità: Ufficio di conciliazione di Massagno
Massima:
Il conduttore che pretende di aver soluto il canone, per il quale è stato diffidato al pagamento, mediante compensazione, deve portare la prova del suo credito nei confronti del locatore. Nella fattispecie, non solo la prova non è stata apportata, ma le pretese del conduttore sono state respinte con due sentenze preto-rili cresciute in giudicato. Va dunque confermata la disdetta per mora intimata dal locatore, mentre, per legge, è esclusa la possibilità di protrarre il contratto.