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Raccolta giurisprudenza

A CHI SPETTA LA PIGIONE SOLUTA IN VIA ANTICIPATA IN CASO DI TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO?

Volume: 8

Data: 18.11.2002

Numero: 15

Articolo: Artt. 261 cpv. 1 e 253 CO

Autorità: II Camera civile del Tribunale di appello in re Compagnia d'assicurazioni X. / A.-F

Massima:

La ripresa del contratto avviene con il trasferimento di proprietà. I canoni esigibili prima del trasferimento continuano ad essere di spettanza del venditore, mentre quelli maturati successivamente competono all'acquirente: determinante è dunque la scadenza della pigione. Ove il contratto preveda il pagamento anticipato della pigione annuale entro il 31 dicembre dell'anno antecedente, la medesima spetta al venditore, la dottrina avendo escluso una ripartizione con l'acquirente, per motivi di praticità e nell'interesse del conduttore.

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