Raccolta giurisprudenza
SFRATTO PER CESSATO COMODATO SORTO PER ACCETTAZIONE TACITA
Volume: 7
Data: 29.08.2001
Numero: 30
Articolo: Artt. 274g e 305 CO
Autorità: II Camera Civile del Tribunale d'appello in re S./G.
Massima:
Sorge un contratto di comodato per accettazione tacita ex art. 6 CO allorquando l'aggiudicatario di un immobile propone a chi occupa il bene (ex proprietario o terzo) l'accettazione di un contratto di comodato di durata determinata senza che il destinatario rifiuti la proposta entro un congruo termine. In tal caso l'offerta va considerata oggettivamente vantaggiosa per chi la riceve, visto che vi è occupazione del bene senza valido titolo. Non avvenendo la riconsegna del bene entro la data indicata, il nuovo proprietario può richiedere lo sfratto.