Raccolta giurisprudenza
Tardività della notifica dei danni dopo la riconsegna del bene locato (ammessa)
Volume: 11
Data: 21.03.2005
Numero: 29
Articolo: Art. 267a CO
Autorità: Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna in re R. / N.
Massima:
La dottrina e la giurisprudenza, in considerazione del principio dell’affidamento e della buona fede contrattuale, hanno precisato che l’obbligo per la parte locatrice di notificare "subito" alla parte conduttrice eventuali danni alla riconsegna del bene locato debba essere stemperato e che la stessa notifica possa avvenire nei giorni feriali successivi alla constatazione dello stato dell’ente locato: conseguentemente, una notifica avvenuta diciassette giorni dopo tale constatazione risulta senz’altro tardiva.