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Raccolta giurisprudenza

ANCHE SE NON SI PRENDE IN CONSEGNA IL BENE LOCATO SUSSISTE L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE IL CANONE SINO AL MOMENTO DELL'AVVENUTA RILOCAZIONE

Volume: 7

Data: 04.10.2000

Numero: 4

Articolo: Artt. 257 e 44 CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna in re C. AG/K.

Massima:

Colui che sottoscrive un contratto locativo è tenuto, di principio, a corrispondere il canone dalla data d'inizio ivi prevista, malgrado non prenda possesso del bene, contestandone a torto la validità. Qualora non presenti un subentrante, costui è tenuto a corrispondere il canone sino al momento in cui il locatore riesce a rilocare il bene. Il locatore, che inizia le ricerche contestualmente alla presentazione dell'istanza all'Ufficio di conciliazione quattro mesi dopo la data d'inizio del contratto, ha fatto ciò che ragionevolmente si poteva da lui esigere per ridurre il proprio danno. Oltre agli interessi di mora dalla scadenza di ogni singola mensilità, vanno pure rifuse al locatore le spese d'inserzione connesse alla ricerca di un nuovo inquilino.

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