Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Raccolta giurisprudenza

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE: NON OBBLIGATORIO PER LE DOMANDE DI RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE

Volume: 3

Data: 11.03.1997

Numero: 54

Articolo: Art. 274a CO / Art. 82 e 83 LEF

Autorità: II Camera Civile del Tribunale di Appello

Massima:

Le domande di rigetto provvisorio dell'opposizione al precetto esecutivo per pretese riguardanti il contratto locativo non devono essere precedute da tentativo di conciliazione. Per contro le azioni di disconoscimento di debito, in relazione a controversie in materia di locazione, devono essere obbligatoria-mente precedute dal tentativo di conciliazione. Il debitore deve presentare l'azione di disconoscimento al compe-tente Ufficio di Conciliazione nel termine di dieci giorni. Quando ha presentato la sua azione in modo errato, il debitore è posto al be-neficio di un termine supplementare di dieci giorni in via analogeti-ca a quanto prescritto dall'art. 139 CO

Nuova ricerca