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Raccolta giurisprudenza

Esistenza di un contratto di locazione fra le parti, addebito delle spese accessorie e notifica dei difetti alla riconsegna dell'ente locato

Volume: 11

Data: 05.09.2006

Numero: 4

Articolo: Art. 253 CO, art. 257c CO e art. 267a CO

Autorità: Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 in re T. /B.

Massima:

L’accordo intervenuto fra le parti configura un contratto di locazione a tutti gli effetti, le stesse avendo espresso chiaramente le rispettive e reciproche manifestazioni di volontà. Non essendo stata comprovata la durata effettiva della locazione, il conduttore è tenuto al pagamento della pigione per il periodo di godimento effettivo del bene locato. Non è possibile porre a carico dell’inquilino le spese accessorie nella misura in cui da un lato dall’accordo locativo non traspare quali spese gli erano addebitate, dall’altro il locatore non ha prodotto né un conteggio dettagliato né i relativi documenti giustificativi. Soltanto una notifica chiara, precisa e dettagliata adempie i requisiti di cui all’art. 267a CO e, se tempestiva, può pertanto configurare una valida notifica dei danni.

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