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Raccolta giurisprudenza

Competenza dell'Ufficio di conciliazione nel caso in cui non sia stata sollevata l'eccezione di proroga della giurisdizione - Mora del conduttore

Volume: 11

Data: 01.04.2005

Numero: 47

Articolo: Art. 274c e art. 257d CO

Autorità: Seconda Camera civile del Tribunale d'appello in re D. / S.

Massima:

Nella locazione di locali commerciali le parti possono escludere la competenza dell’ufficio di conciliazione e delle autorità giudiziarie a favore di tribunali arbitrali (art. 274c CO a contario). Se le parti nel contratto di locazione hanno stabilito di deferire eventuali controversie ad un tribunale arbitrale e la parte conduttrice adisce l’Ufficio di conciliazione senza sollevare eccezioni di sorta, si deve ritenere che abbia rinunciato per atti concludenti alla via arbitrale. Nel caso in cui vi sia una proroga della giurisdizione avanti ad un tribunale arbitrale, non si impone per nulla di sottoporre la vertenza all’ufficio di conciliazione prima di adire il tribunale arbitrale. Anche se esiste una divergenza attorno all’entità della pigione, e meglio se in concreto le spese accessorie siano comprese nella pigione, la procedura di disdetta per mora è giustificata dagli importanti arretrati.

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