Raccolta giurisprudenza
RISARCIMENTO DOVUTO DALLA PARTE CHE COLPEVOLMENTE HA DETERMINATO LA RESCISSIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
Volume: 8
Data: 22.03.2002
Numero: 5
Articolo: Art. 257d cpv. 2 CO
Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re T. / C.
Massima:
Il conduttore, che per propria colpa ha causato la rescissione anticipata del contratto locativo, è tenuto a risarcire il danno cagionato. Segnatamente vanno risarcite le pigioni scadute tra la riconsegna dell'ente locato e la rilocazione a terzi del bene, tuttavia al massimo sino alla prossima scadenza contrattuale. Al locatore incombe l'onere di provare di aver intrapreso sforzi concreti per ridurre il proprio danno, rilocando il bene a terzi. In difetto di tale prova, l'indennizzo va ridotto proporzionalmente all'ammontare che il locatore avrebbe potuto incassare qualora avesse tempestivamente cercato un nuovo conduttore.