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Raccolta giurisprudenza

RISARCIMENTO DOVUTO DALLA PARTE CHE COLPEVOLMENTE HA DETERMINATO LA RESCISSIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Volume: 8

Data: 22.03.2002

Numero: 5

Articolo: Art. 257d cpv. 2 CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re T. / C.

Massima:

Il conduttore, che per propria colpa ha causato la rescissione anticipata del contratto locativo, è tenuto a risarcire il danno cagionato. Segnatamente vanno risarcite le pigioni scadute tra la riconsegna dell'ente locato e la rilocazione a terzi del bene, tuttavia al massimo sino alla prossima scadenza contrattuale. Al locatore incombe l'onere di provare di aver intrapreso sforzi concreti per ridurre il proprio danno, rilocando il bene a terzi. In difetto di tale prova, l'indennizzo va ridotto proporzionalmente all'ammontare che il locatore avrebbe potuto incassare qualora avesse tempestivamente cercato un nuovo conduttore.

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