Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Raccolta giurisprudenza

Responsabilità (negata) della parte locatrice per le asserite mancanze dell'amministratore condominiale

Volume: 10

Data: 12.01.2005

Numero: 4

Articolo: 256 CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna in re S. / C. SA

Massima:

L'amministratore del condominio ove è ubicato il bene locato agisce nell'interesse della comunione dei condomini e non assolve compiti che competono a un singolo condominio, con la conseguenza che lo stesso amministratore non agisce quale ausiliario della parte locatrice. La parte locatrice non è responsabile per l'allestimento delle chiavi condominiali comuni che hanno permesso, dopo il loro smarrimento a cura dell'amministratore condominiale, di entrare e di rubare nel bene locato. Alla parte locatrice non può dunque essere imputata alcuna negligenza per i furti commessi nel bene locato, ritenuto proprio che un condominio non risponde per quanto svolto dall'amministrazione condominiale

Nuova ricerca