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Raccolta giurisprudenza

Nella locazione di locali commerciali è possibile la rinuncia al preventivo tentativo di conciliazione

Volume: 11

Data: 12.08.2005

Numero: 44

Articolo: Art. 274a CO

Autorità: Seconda Camera civile del Tribunale d'appello in re AO /AP

Massima:

Per l’art. 274a CO - norma imperativa di competenza stabilita dal diritto federale - ogni contestazione relativa ai contratti di locazione di locali d’abitazione e commerciali deve obbligatoriamente essere sottoposta al competente Ufficio di conciliazione prima di poter adire il giudice civile. Una causa avviata in mancanza di tale presupposto è nulla per l’irricevibilità dell’istanza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale nelle vertenze riguardanti la locazione di locali commerciali le parti possono rinunciare alla preventiva procedura di conciliazione per convenzione o per atti concludenti.

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