Raccolta giurisprudenza
Nella locazione di locali commerciali è possibile la rinuncia al preventivo tentativo di conciliazione
Volume: 11
Data: 12.08.2005
Numero: 44
Articolo: Art. 274a CO
Autorità: Seconda Camera civile del Tribunale d'appello in re AO /AP
Massima:
Per l’art. 274a CO - norma imperativa di competenza stabilita dal diritto federale - ogni contestazione relativa ai contratti di locazione di locali d’abitazione e commerciali deve obbligatoriamente essere sottoposta al competente Ufficio di conciliazione prima di poter adire il giudice civile. Una causa avviata in mancanza di tale presupposto è nulla per l’irricevibilità dell’istanza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale nelle vertenze riguardanti la locazione di locali commerciali le parti possono rinunciare alla preventiva procedura di conciliazione per convenzione o per atti concludenti.