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Raccolta giurisprudenza

DISDETTA PER GRAVI MOTIVI: MALATTIA DEL CONDUTTORE

Volume: 3

Data: 31.07.1996

Numero: 31

Articolo: Art. 266g CO

Autorità: Pretura del Distretto di Lugano

Massima:

Il conduttore può fondare la propria disdetta straordinaria per locali commerciali sulla sua malattia che, pur essendo già presente al momento della stipula del contratto, si è aggravata in seguito sino a renderlo totalmente inabile al lavoro. Al momento della sigla del contratto, non era per lui prevedibile che vi sarebbe stato un peg-gioramento del suo stato di salute, con effetto invalidante.

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