Raccolta giurisprudenza
DISDETTA PER GRAVI MOTIVI: MALATTIA DEL CONDUTTORE
Volume: 3
Data: 31.07.1996
Numero: 31
Articolo: Art. 266g CO
Autorità: Pretura del Distretto di Lugano
Massima:
Il conduttore può fondare la propria disdetta straordinaria per locali commerciali sulla sua malattia che, pur essendo già presente al momento della stipula del contratto, si è aggravata in seguito sino a renderlo totalmente inabile al lavoro. Al momento della sigla del contratto, non era per lui prevedibile che vi sarebbe stato un peg-gioramento del suo stato di salute, con effetto invalidante.