Raccolta giurisprudenza
REQUISITI DI UNA DISDETTA PER GRAVI MOTIVI
Volume: 7
Data: 04.05.2001
Numero: 15
Articolo: Art. 266g CO
Autorità: II Camera Civile del Tribunale di Appello in re C./J
Massima:
Per "motivi gravi" la legge intende delle circostanze eccezionali, sconosciute e imprevedibili al momento della conclusione del contratto. Può trattarsi sia di circostanze oggettive di carattere generale sia di motivi soggettivi, purché si tratti di motivi non ascrivibili a chi pronuncia la disdetta, che rendano la continuazione del contratto talmente insostenibile da non essere più giustificata, pur considerando anche gli interessi della controparte. La disdetta deve essere significata immediatamente dopo l'avverarsi del motivo grave.