Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Raccolta giurisprudenza

Liquidazione assicurativa dei danni riscontrati al momento della riconsegna del bene locato

Volume: 10

Data: 23.11.2004

Numero: 23

Articolo: 267 CO

Autorità: Ufficio di conciliazione di Massagno in re K. / G.

Massima:

La sottoscrizione di un accordo liquidativo con la compagnia assicurativa di responsabilità civile del conduttore, nel cui contesto la parte locatrice si dichiara completamente tacitata nei confronti della stessa compagnia assicurativa e del conduttore/assicurato, costituisce una transazione a saldo che esclude ulteriori pretese risarcitorie. L'accordo di liquidazione è valido anche se la parte locatrice non ha tempestivamente notificato al conduttore i danni cagionati al bene locato al momento della sua riconsegna. Da parte sua, la parte conduttrice non può contestare l'operato della sua compagnia d'assicurazione di responsabilità civile che per contratto la rappresenta nella liquidazione dei sinistri

Nuova ricerca