Raccolta giurisprudenza
Risarcimento danni per mancata consegna dell'ente locato non avendo il precedente conduttore liberato tempestivamente l'appartamento
Volume: 9
Data: 14.04.2003
Numero: 4
Articolo: 4. Art. 256 CO
Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Massima:
Il risarcimento danni dovuto a causa della mancata consegna dell'ente locato presuppone una colpa del locatore, che è tuttavia presunta, cosicché incombe a lui l'onere di discolparsi. E' ravvisabile una colpa del locatore ove egli, nel fissare la data d'inizio del nuovo contratto, non abbia tenuto conto del fatto che il precedente contratto potesse venir protratto. In linea di principio, al locatore non incombe colpa in caso di contratto locativo a tempo determinato ove il conduttore non rispetti la scadenza. Non così, se il precedente conduttore si sia trovato in mora con il pagamento della pigione e sia stato escusso: in tal caso il locatore doveva presagire possibili ritardi nella riconsegna dell'ente locato, essendo notorio che chi è stato escusso incontra maggiori difficoltà nel reperire un altro alloggio e tende a ritardare la riconsegna del vecchio appartamento