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Raccolta giurisprudenza

CONTESTAZIONE DELLA PIGIONE INIZIALE / MASSIMA INQUISITORIA A CARATTERE SOCIALE

Volume: 3

Data: 21.01.1997

Numero: 43

Articolo: Art. 270 CO / Art. 274d CO / Art. 8 CC

Autorità: I Corte Civile del Tribunale federale

Massima:

La norma si applica solamente ai casi di nuova locazione, ossia quando il contratto viene concluso fra due parti che non erano già legate contrattualmente. Essa non si applica in caso di rinnovo di un contratto fra le mede-sime parti, per lo stesso oggetto, ma con una pigione più elevata. In tal caso, il locatore deve notificare il nuovo canone al conduttore mediante modulo ufficiale, il quale può contestarlo in virtù degli art. 269d e 270b CO. In caso di contestazione del canone, l'onere probatorio incombe al locatore. Ad ogni modo, anche nei casi in cui l'onere probatorio in-combe al conduttore, il locatore è tenuto a collaborare all'assunzio-ne delle prove da lui detenute, in particolare quando si tratta di va-lutare il reddito dell'ente locato in funzione dei rendiconti dell'immo-bile. L'art. 274d cpv. 3 CO, istituente la cosiddetta "massima inquisitoria a carattere sociale", non obbliga il Giudice ad istruire d'ufficio la causa. Egli ha tuttavia il compito di rendere attente le parti sull'ob-bligo di collaborare all'istruzione della causa ed invitarle a comple-tare le rispettive allegazioni. Il Giudice, accertato come le tavole processuali non permettono di determinare il reddito dell'immobile, non può decidere semplicemente a sfavore del conduttore, ma de-ve invitare il locatore a fornire le prove a sostegno della propria pretesa.

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