Raccolta giurisprudenza
DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE ESCLUSO PER I CANONI SCADUTI POSTERIORMENTE AL FALLIMENTO
Volume: 6
Data: 04.09.1998
Numero: 13
Articolo: Art. 265 CO e 213 cpv. 2 LEF
Autorità: II CCA del Tribunale di Appello
Massima:
La sentenza della Pretura del Distretto di Lugano in re N./Massa fallimentare B. SA del 26 marzo 1998, edita a pag. 175 della V Raccolta di giurisprudenza in materia di locazione, è stata parzialmente modificata dalla II Camera Civile del Tribunale di Appello nel senso che, in ossequio alla DTF 115 III 65, è stata esclusa la compensazione per i canoni scaduti posteriormente alla pronuncia del fallimento, avuto riguardo al fatto che, nel rapporto locativo con stipula del pagamento periodico del canone, il credito relativo alla pigione sorge alla scadenza o all'inizio di ogni termine di pagamento. Ci scusiamo con i lettori per l'intempestiva pubblicazione, dovuta alla mancata segnalazione che il pronunciato pretorile non era cresciuto in giudicato