Raccolta giurisprudenza
Diritto di ritenzione per locali commerciali ("inventario") obbligo di presentare l’azione di convalida del diritto di ritenzione entro dieci giorni, pena la sua decadenza
Volume: 5
Data: 01.01.1998
Numero: 44
Articolo: Artt. 268 CO e 283 LEF
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Per l'art. 268 cpv. 1 CO, il locatore di locali commerciali beneficia di un diritto di ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso e godimento per la pigione annuale scaduta e per quella del semestre in corso. Per l'art. 283 cpv. 1 LEF il locatore può, anche prima di iniziare l'esecuzione, domandare l'assistenza dell'ufficio per la tutela prov-visoria del suo diritto di ritenzione. L'opposizione immotivata dell'escusso, contrariamente alla legge e alla prassi previgente, si presume diretta sia contro il credito sia contro il diritto di ritenzione. Nel termine di dieci giorni della notizia del precetto, il creditore de-ve dunque chiedere l'accertamento del credito e deve promuovere anche l'azione di convalida dell'inventario di ritenzione, pena la sua decadenza. Se sussiste titolo per un ricetto provvisorio dell'opposizione solle-vata dal conduttore, il locatore può semplicemente formulare la relativa istanza allegando il verbale d'inventario: viceversa occorre formulare due precise domande secondo la procedura ordinaria.