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Raccolta giurisprudenza

La disdetta notificata al conduttore di locali commerciali allo scopo di vendere il bene locato senza la pendenza di contratti di locazione è valida - Protrazione della durata massima prevista dalla legge - Nessun adeguamento della pigione per il periodo di protrazione

Volume: 11

Data: 12.10.2006

Numero: 37

Articolo: Art. 271 cpv. 1, art. 272 e art. 272c CO

Autorità: Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 in re G. / CE S.

Massima:

In linea di principio è facoltà di un proprietario vendere un bene locato, il mero raggiungimento di un fine economico non essendo illegittimo o abusivo. E’ pure sostenibile che un proprietario desideri vendere nelle migliori condizioni, e ciò in particolare se l’immobile adibito ad uso commerciale è situato in una zona di grande pregio. La disdetta notificata al conduttore alfine di poter vendere il bene locato senza alcun contratto di locazione pendente, non è contraria alla buona fede ed è pertanto perfettamente valida. Soppesati i rispettivi interessi delle parti, in concreto si giustifica di concedere una protrazione della locazione nella misura massima consentita dalla legge, le disdette comportando innegabilmente effetti gravosi per il conduttore e la sua famiglia. La domanda di adeguamento della pigione formulata dalla parte locatrice non merita accoglimento, non essendo ravvisabile una nuova situazione.

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