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Raccolta giurisprudenza

Concessione dell'assistenza giudiziaria/gratuito patrocinio (negata)

Volume: 11

Data: 27.04.2006

Numero: 46

Articolo: Art. 274a CO

Autorità: Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno in re B.

Massima:

Il beneficio dell’assistenza giudiziaria ha effetto dal momento della presentazione della domanda, fatta eccezione per i necessari accertamenti preliminari. Per prassi consolidata, una richiesta di assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo e può riferirsi solo agli atti compiuti dall’istante dopo la sua presentazione, salvo casi urgenti.

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