Raccolta giurisprudenza
Concessione dell'assistenza giudiziaria/gratuito patrocinio (negata)
Volume: 11
Data: 27.04.2006
Numero: 46
Articolo: Art. 274a CO
Autorità: Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno in re B.
Massima:
Il beneficio dell’assistenza giudiziaria ha effetto dal momento della presentazione della domanda, fatta eccezione per i necessari accertamenti preliminari. Per prassi consolidata, una richiesta di assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo e può riferirsi solo agli atti compiuti dall’istante dopo la sua presentazione, salvo casi urgenti.