Raccolta giurisprudenza
RISARCIMENTO PER LA RICONSEGNA TARDIVA DEL BENE LOCATO
Volume: 6
Data: 20.10.1999
Numero: 16
Articolo: Art. 267a CO
Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Massima:
Il conduttore deve restituire l'appartamento l'ultimo giorno della locazione durante le ore consuete degli affari, mediante la riconsegna delle chiavi. Nel caso in cui il locatore non si presenti alla riconsegna, spetta al conduttore provvedere a recapitargli le chiavi con invio raccomandato o tramite terzi. In caso di consegna tardiva il conduttore è tenuto a risarcire la pigione per la durata del ritardo ed è pure responsabile per altri eventuali danni che fossero in nesso di causalità, a meno che egli non si liberi dimostrando che nessuna colpa gli incombe.