Raccolta giurisprudenza
Nullità della disdetta notificata unicamente ad un conduttore
Volume: 10
Data: 15.01.2004
Numero: 33
Articolo: 266l cpv. 2 CO
Autorità: Ufficio di conciliazione di Minusio in re P. / T.
Massima:
In presenza di più conduttori la disdetta deve essere notificata a ciascuno di essi. E' tuttavia sufficiente l'indicazione dei singoli conduttori su un unico formulario ufficiale, riservato l'art. 266l CO per la disdetta di un'abitazione famigliare. La disdetta notificata soltanto ad uno dei due conduttori è nulla.