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Raccolta giurisprudenza

La disdetta dell'abitazione familiare dev'essere sottoscritta a pena di nullità da entrambi i coniugi

Volume: 10

Data: 29.03.2005

Numero: 21

Articolo: 266 e segg. CO

Autorità: Ufficio di conciliazione di Minusio in re P. / G.

Massima:

Se i coniugi hanno sottoscritto assieme il contratto di locazione, l'emanazione di una sentenza di divorzio senza attribuzione dell'abitazione coniugale ad un coniuge non esclude la necessità di una duplice firma coniugale della disdetta contrattuale. Un coniuge può ratificare successivamente la disdetta impartita dall'altro coniuge, ma la sua ratifica deve giungere alla parte locatrice prima dell'inizio del termine di preavviso (analogamente alla disdetta). La mancata sottoscrizione o ratifica da parte di entrambi i coniugi costituisce un vizio di forma insanabile e rilevabile d'ufficio

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