Raccolta giurisprudenza
CONDUTTORE CHE ESEGUE PERSONALMENTE DETERMINATE RIPARAZIONI
Volume: 8
Data: 08.05.2002
Numero: 21
Articolo: Art. 267a CO
Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna in re C. e llcc / A.
Massima:
Il conduttore il quale, posteriormente all'avvenuta riconsegna del bene locato, provvede personalmente all'esecuzione di determinte riparazioni, riconosce implicitamente sia l'esistenza dei danni, sia il proprio obbligo di risarcimento. L'esecuzione di determinate riparazioni ad opera del conduttore non comporta per il locatore la necessità di procedere ad un'ulteriore verifica e all'immediata notifica di eventuali ulteriori difetti giacchè una volta assodata l'esistenza del danno, incombe al conduttore provare di aver eseguito correttamente le riparazioni, conformemente all'impegno da lui assunto.