Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Raccolta giurisprudenza

CONDUTTORE CHE ESEGUE PERSONALMENTE DETERMINATE RIPARAZIONI

Volume: 8

Data: 08.05.2002

Numero: 21

Articolo: Art. 267a CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna in re C. e llcc / A.

Massima:

Il conduttore il quale, posteriormente all'avvenuta riconsegna del bene locato, provvede personalmente all'esecuzione di determinte riparazioni, riconosce implicitamente sia l'esistenza dei danni, sia il proprio obbligo di risarcimento. L'esecuzione di determinate riparazioni ad opera del conduttore non comporta per il locatore la necessità di procedere ad un'ulteriore verifica e all'immediata notifica di eventuali ulteriori difetti giacchè una volta assodata l'esistenza del danno, incombe al conduttore provare di aver eseguito correttamente le riparazioni, conformemente all'impegno da lui assunto.

Nuova ricerca