Raccolta giurisprudenza
ANNULLAMENTO DELLA DISDETTA
Volume: 5
Data: 28.12.1998
Numero: 51
Articolo: Artt. 271, 271a cpv. 1 lett. a e 266g CO
Autorità: Pretura del Distretto di Lugano
Massima:
Non può essere annullata ai sensi dell'art. 271a cpv. 1 lett. a CO la disdetta intimata perché il conduttore ha sollevato una pretesa de-rivante dalla locazione (deduzione dal canone di un importo di fr.150.-- per la sostituzione della maniglia della porta d'entrata da lui stessa corrisposta), trattandosi manifestamente di un intervento di ordinaria manutenzione che la legge pone a suo carico. Ciò nondimeno, la disdetta va annullata poiché motivata quella conseguenza di un litigio con insulti, intervenuto tra l'amministrato-re e l'inquilino, che, a detta del primo, renderebbe ragionevolmente impossibile la continuazione del contratto, ma che secondo il Giu-dice non era tale da giustificare una disdetta per gravi motivi ex art. 266g CO.