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Raccolta giurisprudenza

TEMPESTIVITÀ DELLA NOTIFICA DI DIFETTI AL CONDUTTORE / MODALITÀ DI CALCOLO DEL RISARCIMENTO

Volume: 3

Data: 30.01.1997

Numero: 39

Articolo: Art. 267 CO

Autorità: II Camera Civile del Tribunale di Appello

Massima:

Il locatore deve notificare immediatamente al conduttore i danni per i quali lo ritiene responsabile, sotto pena di perenzione della sua pretesa. La legge non prescrive che la verifica dello stato dell'appartamento venga effettuata in contraddittorio o convocando il conduttore. Il verbale di constatazione allestito dal perito comunale degli immo-bili gode di un'accresciuta forza probatoria ai sensi dell'art. 9 CC, la quale può tuttavia essere confutata mediante prove, non soggia-centi ad alcuna forma speciale, dell'inesattezza del suo contenuto. Il conduttore deve risarcire al locatore soltanto i danni eccedenti la normale usura. Nel caso di sostituzione di installazioni si dovrà te-nere conto della loro durata di vita media, mentre nel caso di ripa-razione, il conduttore dovrà assumersene l'intero costo, a meno che il costo della relativa sostituzione risulti inferiore: in tal caso, egli dovrà assumere unicamente il minor valore.

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