Raccolta giurisprudenza
DISDETTA PER GRAVI MOTIVI
Volume: 5
Data: 01.10.1998
Numero: 36
Articolo: Art. 266g CO
Autorità: Ufficio di conciliazione di Minusio
Massima:
La conduttrice non può fondare la propria disdetta straordinaria sul decesso del coniuge (il contratto era stata sottoscritto da entrambi) allorquando le sue entrate le permettono di far fronte anche da sola al pagamento del canone, oltretutto se la stessa, dopo il de-cesso, ha atteso oltre un anno prima di inoltrare disdetta straordi-naria.