Raccolta giurisprudenza
DISDETTA PER MORA COMPATIBILE CON LE NORME DELLA BUONA FEDE
Volume: 5
Data: 14.06.1999
Numero: 7
Articolo: Art. 257d CO
Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città
Massima:
Dopo aver intimato la diffida al pagamento delle pigioni scadute, il locatore rimasto insoddisfatto non è tenuto di principio a disdire immediatamente il contratto, ma può attendere anche un certo las-so di tempo, nel rispetto tuttavia dei principi sgorganti dall'obbligo di comportarsi in buona fede. Va confermata la disdetta per mora a conferma di due precedenti disdette intimate per lo stesso motivo, formalmente nulle perché inviate senza formulario ufficiale, se il pagamento non è arrivato nel termine della diffida.