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Raccolta giurisprudenza

DISDETTA PER MORA COMPATIBILE CON LE NORME DELLA BUONA FEDE

Volume: 5

Data: 14.06.1999

Numero: 7

Articolo: Art. 257d CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città

Massima:

Dopo aver intimato la diffida al pagamento delle pigioni scadute, il locatore rimasto insoddisfatto non è tenuto di principio a disdire immediatamente il contratto, ma può attendere anche un certo las-so di tempo, nel rispetto tuttavia dei principi sgorganti dall'obbligo di comportarsi in buona fede. Va confermata la disdetta per mora a conferma di due precedenti disdette intimate per lo stesso motivo, formalmente nulle perché inviate senza formulario ufficiale, se il pagamento non è arrivato nel termine della diffida.

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