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Raccolta giurisprudenza

RISARCIMENTO PER RIPETUTE INFILTRAZIONI D'ACQUA / PRINCIPI CHE GOVERNANO IL RISARCIMENTO DANNI / RIDUZIONE PER COLPA CONCOMITANTE DEL CONDUTTORE

Volume: 5

Data: 02.02.1999

Numero: 24

Articolo: Art. 259e CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna

Massima:

Vi è un difetto allorquando l'ente locato non si trova nello stato in cui il conduttore, date le circostanze del caso concreto, poteva e doveva oggettivamente attendersi, senza che debba necessaria-mente esserne compromessa l'idoneità all'uso definito dal contrat-to. Allorquando i disagi causati da infiltrazioni di acqua piovana, verifi-catesi perché il tetto non è più impermeabile, non sono di entità tale da necessitare la sospensione dell'attività lavorativa ed è dun-que libera scelta del conduttore l'aver impiegato i propri dipendenti nel ripristino dell'ente locato allagato, il risarcimento dovuto per il relativo dispendio è pari a quello dell'intervento di una ditta specia-lizzata, da determinarsi dal Giudice in via equitativa. Il fatto che il convenuto, malgrado nel corso del 1995 avesse già subito infiltrazioni che gli avevano causato danni di un certo rilievo, ha omesso di adire le vie legali per ottenere la riparazione del tetto, benché il locatore non desse seguito alle sue diffide, assurge a colpa concomitante che legittima la riduzione del risarcimento di un terzo per i danni subiti nel corso delle infiltrazioni prodotte nel 1997.

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