Raccolta giurisprudenza
RICONSEGNA DEL BENE LOCATO: ONERE PROBATORIO
Volume: 4
Data: 24.12.1997
Numero: 28
Articolo: Art. 267 CO
Autorità: Ufficio di Conciliazione in materia di locazione di Minusio
Massima:
Il conduttore è responsabile per i danni da lui causati durante la locazione. L'onere di provare che il danno non esisteva all'inizio del contratto spetta al locatore, visto che, a differenza del previgente diritto, la legge non presume più che l'ente locato sia stato consegnato in buono stato.