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Raccolta giurisprudenza

RICONSEGNA DEL BENE LOCATO: ONERE PROBATORIO

Volume: 4

Data: 24.12.1997

Numero: 28

Articolo: Art. 267 CO

Autorità: Ufficio di Conciliazione in materia di locazione di Minusio

Massima:

Il conduttore è responsabile per i danni da lui causati durante la locazione. L'onere di provare che il danno non esisteva all'inizio del contratto spetta al locatore, visto che, a differenza del previgente diritto, la legge non presume più che l'ente locato sia stato consegnato in buono stato.

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