Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Raccolta giurisprudenza

LA NORMA GENERALE DELL'ART. 266G CO PUÒ ESSERE INVOCATA IN SOSTITUZIONE DELLA NORMA SPECIFICA DELL'ART. 257f CO

Volume: 5

Data: 08.07.1999

Numero: 33

Articolo: Artt. 266g e 257f CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna

Massima:

Le due norme sono concorrenti e possono essere invocate alternativamente. Ciò significa che una disdetta ex art. 257f CO per violazione dell'obbligo di diligenza e di rispetto nei confronti dei vi-cini può essere notificata anche appellandosi ai gravi motivi con-templati dall'art. 266g CO. Ben si giustifica una disdetta straordinaria intimata ad una società, che gestisce un esercizio pubblico, per violazione dell'obbligo di usare diligenza e di rispetto nei confronti dei vicini, allorquando l'esercizio in questione, pur essendo stato locato ad uso ristorante con possibilità di accompagnamento musicale (con il contratto era stata autorizzata "l'installazione di due altoparlanti all'esterno per la diffusione di musica da sottofondo") ha, previa copertura esterna della terrazza non autorizzata dal locatore, di fatto trasformato il lo-cale in una discoteca, causando forti emissioni foniche che hanno determinato ripetute reclamazioni da parte dei vicini, tanto più che le molestie sono continuate anche dopo l'intimazione di una diffida formale.

Nuova ricerca