Raccolta giurisprudenza
DISDETTA ABUSIVA PER MANCANZA DI PROVE SUI MOTIVI ADDOTTI
Volume: 7
Data: 17.10.2001
Numero: 23
Articolo: Art. 271 CO
Autorità: Ufficio di conciliazione di Lugano in re D. / Amministrazione F.
Massima:
Colui che notifica una disdetta è tenuto a provare la veridicità dei motivi che adduce, se contestati. Ove la prova non sia portata, la disdetta viene ritenuta non motivata o data allegando motivi inveritieri, ciò che ne connota il carattere abusivo.