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Raccolta giurisprudenza

DISDETTA ABUSIVA PER MANCANZA DI PROVE SUI MOTIVI ADDOTTI

Volume: 7

Data: 17.10.2001

Numero: 23

Articolo: Art. 271 CO

Autorità: Ufficio di conciliazione di Lugano in re D. / Amministrazione F.

Massima:

Colui che notifica una disdetta è tenuto a provare la veridicità dei motivi che adduce, se contestati. Ove la prova non sia portata, la disdetta viene ritenuta non motivata o data allegando motivi inveritieri, ciò che ne connota il carattere abusivo.

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