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Raccolta giurisprudenza

TEMPESTIVITÀ DELLA NOTIFICA: VALENZA DEL RAPPORTO DI CONSTATAZIONE DEL PERITO COMUNALE

Volume: 5

Data: 26.03.1999

Numero: 39

Articolo: Art. 267a CO

Autorità: IICCA del Tribunale di Appello

Massima:

Al momento della restituzione del bene locato il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui il conduttore deve rispondere, deve dargliene immediato avviso. Il rapporto di constatazione allestito dal perito comunale in con-traddittorio tra le parti vale quale tempestiva notifica qualora dallo stesso emerge chiaramente quali sono i danni per i quali il con-duttore deve rispondere, viceversa occorrerà una notifica separata. L'avviso al conduttore deve avvenire subito. La giurisprudenza, in applicazione del principio dell'affidamento e della buona fede con-trattuale, ha temperato tale esigenza, ritenendo che l'avviso do-vesse avvenire nei giorni feriali successivi alla constatazione dello stato dell'ente locato, comunque al massimo entro una settimana dal ricevimento del rapporto scritto allestito dal perito comunale

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