Raccolta giurisprudenza
DOVERE DI DILIGENZA E DI RIGUARDO PER I VICINI: ILLICEITÀ' DI UN DIVIETO UNILATERALE DI COLLOCARE VASI DI FIORI ALL'ESTERNO DEI BALCONI
Volume: 3
Data: 03.09.1996
Numero: 8
Articolo: Art. 257f CO
Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città
Massima:
Le norme concernenti i modi di utilizzo dell'ente locato possono fondarsi sulla legge, sul contratto o sui regolamenti emanati dal locatore, purché integrati nel contratto e purché le direttive non pre-giudichino il diritto dell'inquilino all'uso della cosa contrattualmente pattuito. Fattispecie in cui il divieto di esporre i vasi di fiori all'ester-no dei balconi, adottato unilateralmente dai locatori, si appalesa infondato siccome non trova fondamento nel contratto.