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Raccolta giurisprudenza

Gli eventuali danni alla riconsegna del bene locato devono essere oggetto di una tempestiva notifica da parte del locatore (conferma della giurisprudenza)

Volume: 9

Data: 28.02.2003

Numero: 24

Articolo: 267 CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

Massima:

L'art. 267 CO stabilisce che il conduttore non è responsabile per il deterioramento normale dovuto al corretto uso della cosa locata e compete al locatore verificare la situazione del bene locato al momento della sua riconsegna. Se alla riconsegna del bene locato viene redatto un rapporto di constatazione sottoscritto dal locatore e dal conduttore, tale rapporto vale quale notifica degli eventuali danni se dallo stesso scaturiscono chiaramente gli elementi a carico del conduttore: in caso contrario, il locatore dovrà notificare separatamente gli eventuali danni al bene locato. Nel caso di notifica successiva degli eventuali danni, quest'ultima deve avvenire in ogni caso nei giorni feriali successivi alla constatazione dello stato dell'ente locato, al massimo entro una settimana

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