Raccolta giurisprudenza
Un valido tentativo di conciliazione presuppone lo svolgimento dell'udienza di fronte ad un ufficio regolarmente costituito
Volume: 10
Data: 25.11.2004
Numero: 44
Articolo: 274 e segg. CO
Autorità: Pretura della Giurisdizione di Lugano in re C.P. / G.B.
Massima:
L'esistenza o meno di un valido esperimento di conciliazione costituisce un presupposto processuale ai sensi dell'art. 97 CPC, la cui mancanza comporta la nullità dell'atto introduttivo di causa e di tutti quelli successivi. In casu l'esperimento di conciliazione non è avvenuto davanti ad un Ufficio regolarmente costituito, ma a due membri dello stesso, il membro rappresentante degli inquilini essendosi astenuto. L'esperimento di conciliazione non è quindi valido