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Raccolta giurisprudenza

Un valido tentativo di conciliazione presuppone lo svolgimento dell'udienza di fronte ad un ufficio regolarmente costituito

Volume: 10

Data: 25.11.2004

Numero: 44

Articolo: 274 e segg. CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Lugano in re C.P. / G.B.

Massima:

L'esistenza o meno di un valido esperimento di conciliazione costituisce un presupposto processuale ai sensi dell'art. 97 CPC, la cui mancanza comporta la nullità dell'atto introduttivo di causa e di tutti quelli successivi. In casu l'esperimento di conciliazione non è avvenuto davanti ad un Ufficio regolarmente costituito, ma a due membri dello stesso, il membro rappresentante degli inquilini essendosi astenuto. L'esperimento di conciliazione non è quindi valido

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