Raccolta giurisprudenza
DISDETTA PER GRAVI MOTIVI
Volume: 4
Data: 27.03.1996
Numero: 23
Articolo: Art. 266g CO
Autorità: Ufficio di Conciliazione in materia di locazione di Viganello
Massima:
Il locatore può disdire il contratto locativo per gravi motivi allor quando l'ex marito della conduttrice, in occasione dell'esercizio del diritto di visita nei confronti del figlio comune, disturba sull'arco di anni il vicinato con violenti alterchi e risse che richiedono sovente l'intervento della Polizia, malgrado la conduttrice abbia intrapreso tutto quanto era in suo potere per far cessare le molestie dell'ex-coniuge. Nel caso di disdetta per gravi motivi ai sensi dell'art. 266g CO è possibile accordare una protrazione del contratto.