Raccolta giurisprudenza
Tempestiva notifica dei danni al momento della riconsegna del bene locato
Volume: 11
Data: 08.11.2005
Numero: 26
Articolo: Art. 267a CO
Autorità: Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno in re V. / I.
Massima:
Ai sensi dell’art. 267a CO, al momento della riconsegna il locatore deve verificare lo stato dell’ente locato e, se vi scopre danni di cui il conduttore deve rispondere, darne subito notizia. La notifica dei danni è tempestiva se avviene nel periodo di tempo immediatamente successivo alla riconsegna e alla constatazione dei danni. Non è necessario che i danni siano quantificati, essendo essenziale che il conduttore abbia conoscenza delle posizioni che gli vengono imputate.