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Raccolta giurisprudenza

MORATORIA DELLO SFRATTO PER MOTIVI UMANITARI

Volume: 3

Data: 26.06.1997

Numero: 56

Articolo: Art. 274g CO

Autorità: II Camera del Tribunale di Appello

Massima:

Il nostro codice di rito non prevede, di regola, la possibilità di differire lo sfratto. Tuttavia, a titolo eccezionale, l'autorità di esecuzione dello sfratto può concedere un termine di moratoria, di breve durata, allorquan-do sussistono ragioni elementari di umanità (malattia grave o de-cesso dell'inquilino o di un membro della famiglia, età avanzata o situazione economica modesta).

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