Raccolta giurisprudenza
MORATORIA DELLO SFRATTO PER MOTIVI UMANITARI
Volume: 3
Data: 26.06.1997
Numero: 56
Articolo: Art. 274g CO
Autorità: II Camera del Tribunale di Appello
Massima:
Il nostro codice di rito non prevede, di regola, la possibilità di differire lo sfratto. Tuttavia, a titolo eccezionale, l'autorità di esecuzione dello sfratto può concedere un termine di moratoria, di breve durata, allorquan-do sussistono ragioni elementari di umanità (malattia grave o de-cesso dell'inquilino o di un membro della famiglia, età avanzata o situazione economica modesta).