Raccolta giurisprudenza
RIDUZIONE DELLA PIGIONE PER MOLESTIE FONICHE DI COINQUILINI
Volume: 7
Data: 17.01.2001
Numero: 12
Articolo: Art. 259d CO
Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re V./S. SA
Massima:
Turbativa pregiudicante l'utilizzo di un appartamento costituita dalle molestie foniche generate dalla famiglia di un coinquilino (musica a volume molto elevato, vociare ad alto tono e con linguaggio scurrile). Riduzione del canone mensile del 5% giustificata dall'equa commisurazione delle concrete circostanze, in ispecie dal fatto che lo stabile si trova in una zona tranquilla, dalle assicurazioni date alle conduttrici in merito alla tranquillità dell'immobile, dall'ammontare del canone e dall'intensità della turbativa (seppur con carattere discontinuo, anche se talvolta estesa anche al periodo notturno).