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Raccolta giurisprudenza

PROTRAZIONE DELLA LOCAZIONE

Volume: 6

Data: 10.08.2000

Numero: 22

Articolo: Art. 272 CO

Autorità: Pretura del Distretto di Lugano

Massima:

Ben si giustifica una prima protrazione del contratto di locazione della durata di un anno per una conduttrice che versa in difficili condizioni economiche, cosicché il canone gli viene corrisposto dall'ufficio dell'assistenza pubblica, dovendo essere ritenute sufficienti le ricerche da lei effettuate (inserzione su una rivista specializzata, interessamento presso un proprietario che dispone di parecchi stabili) ed apparendo gli effetti gravosi che la disdetta su di lei produce maggiormente degni di protezione rispetto all'espresso desiderio dei locatori di utilizzare l'appartamento come residenza secondaria, tanto più che essi hanno offerto alla conduttrice un appartamento identico con un canone maggiorato

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